Dal 22 dicembre 2017 è entrata in vigore nel nostro Paese la legge n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con la quale sono state introdotte regole destinate a far sì che ad ogni individuo malato, in qualunque condizione di malattia e sino alla fine della vita, sia garantita un’assistenza appropriata ai suoi bisogni e rispettosa delle sue volontà.
Con questa legge sono poi stati disciplinati, in particolare, strumenti volti a consentire, anche nel caso di pazienti non più competenti, decisioni sulle cure sempre rispettose della loro dignità, perché improntate alle proprie convinzioni e valori.
Tali strumenti sono la “Pianificazione Condivisa delle Cure” (PCC) e le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT), previste rispettivamente nel quarto e nel quinto articolo della legge.
La “pianificazione condivisa delle cure” è stata introdotta per le situazioni in cui è già in atto una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da un’evoluzione con prognosi infausta e consiste nella raccolta, da parte dei medici e degli altri componenti dell’équipe sanitaria, delle volontà che il paziente, dopo essere stato adeguatamente informato sulla prevedibile evoluzione della sua patologia e sulle terapie disponibili, esprime sui trattamenti, compresi quelli sui quali potrebbe trovarsi a non poter più manifestare il suo consenso o il suo dissenso per il peggioramento delle condizioni cliniche.
Le “disposizioni anticipate di trattamento”, definite anche “testamento biologico”, consistono, invece, in un atto formale nel quale qualunque persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in ogni momento della propria vita, può esprimere la volontà di essere sottoposto, prestando il consenso o rifiutandolo, ad interventi diagnostici e a trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura condizione di incapacità che impedisse ogni forma di autodeterminazione.
In quell’atto può anche essere inserita la designazione di un fiduciario che si faccia portavoce e garante delle volontà dell’interessato e ne faccia le veci nelle relazioni con i curanti e le strutture sanitarie.
Lo scenario all’interno del quale si realizza tutto ciò è quello della relazione di cura in cui sono diversi gli attori coinvolti nelle decisioni ed ognuno di questi attori è tenuto a svolgere correttamente la parte che gli compete. Inoltre la legge afferma con forza che sono coloro che hanno in gioco la loro salute e la loro vita, cioè i malati e non altre persone, nemmeno quelle a loro più vicine, a dover decidere in merito ai trattamenti, senza esclusione di quelli rientranti nell’ampia categoria dei trattamenti salvavita.
Fanno eccezione le situazioni, disciplinate dalla legge nel suo terzo articolo, nelle quali le decisioni sulle cure riguardino soggetti minorenni o legalmente incapaci o con diminuita autonomia psico-fisica.
In queste situazioni, la legge prevede l’intervento nel processo decisionale delle figure di decisori sostitutivi già previsti dal diritto vigente (esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, amministratori di sostegno), ma si preoccupa che sia comunque garantito, per quanto possibile, il coinvolgimento dell’interessato, sancendo il diritto di questi soggetti “fragili” alla valorizzazione delle loro capacità di comprensione e di decisione e, quindi, il loro diritto a essere destinatari di informazioni che, tenuto conto della loro capacità di discernimento e delle loro complessiva condizione, li pongano in grado di esprimere la loro volontà.
La legge n. 219 valorizza dunque l’operato dei curanti, precisandone tuttavia i confini e sollecitando tutti gli operatori sanitari a considerare il tempo dedicato alla comunicazione con il paziente come componente irrinunciabile della cura. È una legge che migliora le relazioni familiari e interpersonali, riservando tuttavia al diretto interessato la prerogativa di scegliere chi debba eventualmente essere coinvolto nelle scelte sulle sue cure.
È di conseguenza una legge che preserva il malato dal rischio dell’abbandono terapeutico e dal rischio di ricevere trattamenti sovente inutili ed invasivi senza tenere nella dovuta considerazione il loro impatto sulla qualità della vita.
La SAMOT ha individuato nell’informazione alla cittadinanza sui nuovi scenari delle cure alla fine della vita, un compito pienamente rientrante nelle proprie finalità da porre in primo piano nella sua attività assistenziale, ritenendo utile predisporre questo testo per far comprendere al cittadino i diritti che gli sono riconosciuti e gli strumenti che sono messi a sua disposizione dalla nuova legge, ma anche per aiutarlo nell’uso di quegli strumenti, così da accompagnarlo in un percorso reso, a tutt’oggi, tutt’altro che agevole a causa dell’insufficiente attivazione degli apparati amministrativi e delle strutture sanitarie, ma anche dal perdurare di ostacoli di carattere sociale, psicologico ed emotivo.
Cosa è utile sapere sulla legge n. 219
A. Diritto all’informazione e alla scelta
Che cos’è la legge sul biotestamento?
In che modo ci riguarda?
Quindi la legge non si occupa solo del cosiddetto “fine vita” e del “biotestamento”?
Secondo la legge, abbiamo sempre il diritto di sapere da che malattia siamo affetti e che cosa rischiamo?
E se non vogliamo essere informati?
Possiamo rifiutare una cura?
È possibile cambiare idea?
È possibile rifiutare anche l’idratazione e la nutrizione artificiale e di che cosa si tratta?
Che succede se vengono rifiutati i trattamenti proposti dal medico?
Il medico deve sempre rispettare le volontà del malato?
Sì, e per questo non ha la responsabilità civile o penale delle conseguenze delle sue decisioni.
Questo vuol dire che è possibile chiedere e ottenere qualunque trattamento di cui si è letto o sentito parlare?
Abbiamo il diritto di non soffrire?
Che cos’è l’accanimento terapeutico?
La legge vieta l’accanimento terapeutico?
La legge parla di anche “sedazione profonda”. Di che cosa si tratta?
È consentita dalla legge?
Anche i minorenni hanno diritto ad essere informati sul loro stato di salute?
E la persona incapace?
Un minore o una persona incapace possono dare o rifiutare il consenso?
Cosa accade nel caso di una persona interdetta o inabilitata e che differenza c’è fra le due condizioni?
È possibile pianificare la propria cura con il medico?
B. Il “testamento biologico”
Che cosa sono le DAT?
Chi può esprimere le DAT?
Chi farà rispettare le DAT se la persona malata non sarà più in grado di farlo da sola?
Come fa il fiduciario ad accettare la nomina?
È possibile revocare il fiduciario?
È necessario nominare sempre un fiduciario?
Le DAT valgono anche se manca il fiduciario?
Che succede se medico e fiduciario non sono d’accordo?
Posso modificare le mie DAT?
Il medico deve attenersi alle DAT?
E se, nel momento in cui non siamo più in grado di comunicare le nostre volontà, la medicina scopre una cura che non esisteva quando le DAT vennero registrate?
Come e a chi presentare le DAT?
Ci sono tre modalità.
1) È possibile andare da un notaio e fare un atto pubblico.
2) Si possono firmare le DAT in presenza di un pubblico ufficiale che autentica la firma.
3) È possibile consegnare di persona la busta contenente le proprie disposizioni allo sportello dell’ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Molti Comuni hanno un orario di ricevimento delle DAT e pubblicano moduli e istruzioni sul loro sito.
Alcuni richiedono la presenza del fiduciario o almeno la sua firma sulle DAT, ma bisogna ricordare che la legge consente al fiduciario di accettare la nomina anche in un secondo momento e considera valide le DAT anche se il fiduciario non è indicato.
Bisogna pagare bolli o tasse?
E se non siamo in condizione di scrivere?
Dove vengono registrate le DAT?
Valgono i “testamenti biologici” firmati prima dell’entrata in vigore della legge 219?
Disposizioni Anticipate di Trattamento
Io sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a …………………………… il…………………….., residente a……………….……., telefono…………………………., email ………………………..……,
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, in base alle normative che disciplinano questa materia, dopo attenta e documentata riflessione, do le seguenti disposizioni, che perderanno di validità se, in piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.
DISPOSIZIONI GENERALI
In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare, temporaneamente o permanentemente, le mie decisioni ai medici, dispongo che in via generale, i seguenti trattamenti di sostegno vitale:
- Rianimazione cardiopolmonare
- Ventilazione polmonare
- Dialisi
- Chirurgia d’urgenza
- Trasfusioni di sangue
- Alimentazione artificiale
- Idratazione artificiale
- …
- NON SIANO INIZIATI E CONTINUATI se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente o di demenza avanzata senza possibilità di recupero o di paralisi con incapacità totale di comunicare a voce, per iscritto o con l’aiuto di mezzi tecnologici.
- SIANO INIZIATI E CONTINUATI anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente o di demenza avanzata senza possibilità di recupero o di paralisi con incapacità totale di comunicare a voce, per iscritto o con l’aiuto di mezzi tecnologici.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel caso non fossi più in grado di esprimere le mie volontà, dispongo fin d’ora che, qualora mi trovassi nelle seguenti condizioni:
- morte prossima o inevitabile;
- malattia allo stadio terminale;
- lesione cerebrale invalidante e irreversibile;
- malattia che necessiti l’utilizzo permanente di macchine;
- stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) che secondo i medici sia irreversibile.
- processo degenerativo cerebrale che non mi consentisse più assumere cibo e liquidi in modo normale;
DISPONGO CHE
- SIANO SOSPESE tutte le misure di sostegno vitale e sia fatto tutto il possibile per alleviare le mie sofferenze;
- il medico ricorra, se lo giustificano le mie condizioni e sofferenze, alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.
- SIANO TENTATE tutte le terapie possibili per tenermi in vita e alleviare le mie sofferenze;
- sia praticato, se necessario, il trapianto di tessuti e organi anche se ciò potrebbe prolungarmi la vita;
- siano comunque contrastati il dolore, la dispnea (fame d’aria, difficoltà di respirazione), la
- nausea, l’ansia, l’agitazione e altri sintomi nervosi.
Nelle situazioni sopra descritte, dispongo inoltre:
◻ che sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmonare.
◻ che non sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmonare.
◻ che mi siano praticate forme di respirazione meccanica se possono allungarmi la vita.
◻ che non mi siano praticate forme di respirazione meccanica e che mi siano somministrati farmaci contro la dispnea anche se possono ridurre lo stato di coscienza o accorciarmi la vita.
◻ di essere nutrito artificialmente.
◻ di non essere nutrito artificialmente.
◻ di essere idratato artificialmente.
◻ di non essere idratato artificialmente.
◻ di essere sottoposto a dialisi.
◻ di non essere sottoposto a dialisi.
◻ di essere sottoposto ad interventi di chirurgia d’urgenza.
◻ di non essere sottoposto ad interventi di chirurgia d’urgenza.
◻ di ricevere trasfusioni di sangue.
◻ di non ricevere trasfusioni di sangue
◻ che non mi siano somministrate terapie antibiotiche
◻ che mi siano somministrate, se necessarie a tenermi in vita, terapie antibiotiche
Eventuali altre disposizioni particolari
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